Servizio di riproduzione
SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE
Normativa di riferimento:
- Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli archivi di Stato;
- L. 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, con riferimento a D.Lgs.22 gennaio 2004, art. 108, cc. 3 e 3-bis;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto ministeriale 08/04/1994;
- Lettera circolare della Direzione Generale Archivi n. 21 del 17/06/2005;
- Circolari della Direzione generale Archivi n. 33/2017 e n. 39/2017
- D.M. 161 11/04/2023 e LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI DEI CANONI E DEI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE D’USO DEI BENI IN CONSEGNA AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI.
FOTORIPRODUZIONE DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI: NOVITA'
Si comunica che dal 29 agosto 2017 è entrata in vigore la L. 4 agosto 2017 n. 124, che ha modificato l'art. 108 del Codice dei Beni Culturali che quindi recita:
"nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione concedente.
3-bis - Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- la riproduzione di beni culturali diversi dagli archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, ai sensi del capo 3 del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli Istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- La divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro."
Con circolare n. 33 del 07/09/2017 e Addendum circolare n. 39 del 29/09/2017, nonché successivo D.M. 161 del 2023 la Direzione Generale Archivi ha fornito la normativa di diritto in materia.
IL DIRETTORE: Dott. Andrea Spagni
L'Istituto fornisce, di norma, i seguenti servizi :
- fotocopie a contatto
- scansioni
- immagini digitali
- riproduzioni su supporti informatici
I servizi sono a pagamento secondo la normativa vigente.
Per ottenere la fotoriproduzione di documenti occorre compilare la relativa richiesta sugli stampati appositamente predisposti , indicando con precisione: il materiale da riprodurre (fondo archivistico, busta o volume, fascicolo, documento, ecc.), le modalità della riproduzione richiesta, lo finalità del lavoro (studio, pubblicazione, uso privato ecc.)
Nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa (D.L. 20/10/1998 e D.M. 161 dell’11/04/2023 - Tariffario), potranno essere autorizzate riprese fotografiche effettuate dall'utente o da fotografi di fiducia.
Le riprese saranno effettuate esclusivamente nei locali dell'Archivio di Stato, secondo le indicazioni del responsabile del servizio e con l'assistenza del personale dipendente.
È obbligatoria la consegna all'Istituto di una copia dei negativi prodotti o, comunque, di una copia della fotografia, su qualunque supporto realizzata (l'utente dovrà indicare l'originale e la sua collocazione archivistica: fondo, busta o volume, fascicolo, documento).
Si fa riserva di non consentire la riproduzione di documenti che l'operazione potrebbe danneggiare. Sono di norma esclusi dalla fotoriproduzione per contatto (fotocopie o scansioni) le pergamene, i disegni e i documenti che, per il loro stato di conservazione o per il tipo di condizionamento (volumi rilegati), potrebbero subire danni.
Il pagamento delle riproduzioni può essere effettuato sul conto corrente postale n.1156 o all’IBAN IT64C0100003245110029258403 (codice SWIFT/BIC della Banca d’Italia per i bonifici provenienti dall’estero: BITAITRRENT) intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria, specificando la causale come segue: Archivio di Stato di Alessandria – pagamento copie di documenti; oppure in alternativa usare la piattaforma digitale pagoPA all’indirizzo
https://pagonline.cultura.gov.it/ il rilascio o la spedizione delle copie é subordinato alla consegna del tagliando del versamento.
La spedizione cartacea sarà effettuata di norma con affrancatura a carico del destinatario.
FOTORIPRODUZIONE DIRETTA
È libera la fotoriproduzione diretta da parte degli utenti dei pezzi in consultazione in sala di studio, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione crativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Sono escluse le modalità di riproduzione che comportino l’utilizzo di stativi o treppiedi e non è inoltre consentito l’utilizzo di scanner portatili o a penna, nonché flash o altre fonti luminose.
Si avverte che i documenti già digitalizzati sono esclusi da questa modalità di fotoriproduzione, e che va richiesta la duplicazione delle riproduzioni esistenti tramite il servizio di fotoriproduzione effettuato in concessione.
Qualora la riproduzione riguardi una serie archivistica integrale, effettuata con attrezzature idonee e su tavoli appositi l'utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all'Istituto.
PUBBLICAZIONI
La pubblicazione di documenti degli Archivi di Stato è regolata dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dell'08.04.1994 e successivamente dal D.M. 161 dell’11/04/2023; la L. 124 del 04/08/2017 ha modificato all'art. 108 del Codice Dei Beni Culturali
Per effetto di tale Legge, è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte.
Per altre finalità la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso è soggetta ad autorizzazione: occorre fare richiesta alla Direzione dell'Archivio, compilando l'apposito l'apposito modello di domanda, sul quale applicherà la marca da bollo da € 16.00.
E' obbligo di legge la consegna a questo Istituto di N. 1 (una) copia della pubblicazione, sia essa in formato cartaceo che elettronico (su supporto ottico CD/DVD), nella quale dovranno essere citati gli estremi dell'autorizzazione concessa.
I servizi sono a pagamento secondo la normativa vigente
---
I pagamenti dei diritti e del servizio di fotoriproduzione
(comprese le fotocopie in sala studio)
dovranno essere effettuati dall'utenza tramite:
bollettino postale, bonifico bancario o piattaforma pagoPA.
La piattaforma digitale online pagoPA è raggiungibile all’indirizzo https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/acquista/acquista_prodotto.do
Si prega di prendere visione delle procedure di accesso e registrazione al portale.
L'utilizzo del POS per il pagamento tramite bancomat e carte di credito non è ancora disponibile.
Si invita l'utenza a prendere visione del tariffario
e degli estremi di pagamento di riferimento